Fisco, non sempre paghi la sanzione se salti una rata| La sentenza che conoscono in pochi
Un nuovo chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che non sempre bisogna pagare interessi e sanzioni se si manca il saldo di una rata.
C’è una novità molto importante che riguarda le liti fiscali e che è stata comunicata di recente dall’Agenzia delle Entrate con un’apposita circolare.
Nella risposta numero 441 pubblicata dall’ente erariale in data 29 Settembre 2023, è stato infatti chiarito che tutte le liti fiscali possono essere chiuse dal contribuente, senza versare sanzioni o interessi, nel caso in cui il tributo sia già stato saldato nel momento in cui inizia la pratica di lite fiscale.
Bisogna però in quel caso presentare domande di adesione alla definizione agevolata. Questo chiarimento si è reso necessario a seguito di una sentenza che ha proprio riguardato questo tema.
Una società italiana aveva infatti presentato ricorso dopo che gli era stata notificata una cartella di pagamento, arrivata a seguito di una verifica automatizzata da parte dell’ente tributario, che riguardava la dichiarazione dei redditi Modello Unico del 2011. Nella missiva si intimava la società a completare il pagamento dell’ultima rata di quel piano pagamento previsto, dato che questo risultava mancante.
Perché la società ha deciso di presentare ricorso
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate nella notifica aveva già provveduto ad addebitare al contribuente anche la sanzioni applicata per il saldo in ritardo della tassa, che era pari al 30 per cento del totale.
La società ha contestato dunque la decadenza del piano di rateizzazione che arrivava come diretta conseguenza. In attesa però dell’esito del ricorso, la società ha comunque provveduto a pagare quanto doveva al fisco, comprendendo nella cifra anche gli interessi e le sanzioni previste.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione
La Cassazione ha stabilito in tal senso che avendo pagato seppur in ritardo, il dovuto, il piano di rateizzazione non può comunque decadere.
Dal canto suo invece, l’AdE ha ulteriormente chiarito che sanzioni ed interessi in queste situazioni devono essere definite con le percentuali previste dalla definizione agevolata, ma bisogna sempre e comunque verificare prima che l’importo totale del tributo sia stato definito o meno.