Una sentenza recente del Tribunale di Cosenza ha stabilito che per alcuni pensionati che risiedono all’estero, lo stato italiano non applica la trattenuta Irpef.
C’è una sentenza emanata di recente dal Tribunale Ordinario di Cosenza, che ha stabilito un principio molto importante che riguarda tutti i percettori di un assegno pensionistico.
La sentenza nasce a causa di un contribuente italiano in pensione che aveva trasferito la sua residenza in Bulgaria, con il conseguente assoggettamento fiscale al sistema di quella nazione. La questione nasce dal fatto che il Giugno 2023, l’Inps ha proceduto alla riliquidazione della pensione anche dei cittadini italiani che erano residenti in Bulgaria, applicando la trattenuta Irpef.
Ed è questo il passaggio che il tribunale ordinario di Cosenza ha evidenziato come illegittimo. La pensione che un cittadino italiano continua a percepire in Bulgaria deve essere sottoposta alla fiscalità della nazione e non a quella italiana.
Inps ed Agenzia delle Entrate avevano giustificato questa scelta spiegando che nel caso preso in questione, mancasse in realtà un requisito fondamentale per ottenere l’esenzione dalla tassazione italiana. Ovvero che il contribuente in questione non fosse soltanto formalmente residente in Bulgaria, ma anche in possesso della nazionalità.
Ed è proprio su questo punto che il Tribunale di Cosenza ha dato torto all’ente erariale: “Il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall’Italia, in deroga al principio generale dell’assoggettamento della pensione pubblica alla cassazione dello Stato erogante.”
Ragion per cui non si può in alcun modo “pretendere, come fa l’Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l’esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l’applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17 [..]”.
La convenzione a cui fa riferimento il Tribunale di Cosenza è una convezione bilaterale sottoscritta dai due stati, che all’articolo 16 chiarisce in modo inequivocabile come se il cittadino italiano ha la residenza spostata in Bulgaria, questi deve essere assoggettato alla fiscalità bulgara e non a quella italiana.
E dunque l’Agenzia delle Entrate non può avere alcuna pretesa in tal senso e nemmeno trattenere le aliquote Irpef. Anche perché, come ha spiegato la sentenza, la richiesta del requisito della nazionalità non è necessaria, e si tratta solo di un’interpretazione giuridica sbagliata fatta dall’AdE.
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