Vediamo in questo articolo in quali casi un’automobile può essere sottoposto ad un fermo amministrativo da parte dello stato.
Ci sono diversi casi in cui lo stato italiano, a fronte di un debito fiscale non pagato dai cittadini, può procedere al pignoramento e al sequestro dei suoi beni.
E tra questi, c’è anche la possibilità di sequestrare o pignorare anche il veicolo del contribuente, che spesso, rientrano gli asset economici più importanti che possiede. ma non certo l’unico motivo che può portare ad utilizzare le ganasce fiscali per un veicolo.
Anche nel caso in cui si parcheggia in una zona non autorizzata, lo stato può a quel punto procedere con la rimozione e il relativo sequestro dell’automobile, fino al pagamento della sanzione. Nel momento in cui una vettura viene sottoposta ad un fermo amministrativo, le forze dell’ordine hanno l’obbligo per legge di trattenere anche il libretto di circolazione del cittadino.
Quando lo stato procede al sequestro dell’automobile, non risulta possibile in questo periodo rottamarla, radiarla o esportarla all’estero. Ma, come si accennava in precedenza, il sequestro di un mezzo può anche avvenire a fronte di un debito non pagato contratto con l’Agenzia delle Entrate.
In questo caso, nel momento in cui l’ente erariale procede al pignoramenti, il cittadino ha a disposizione sessanta giorni di tempo per dichiararsi disposto al pagamento. Lo stato comunque offre la possibilità di non pagare tutto in un’unica soluzione, ma può anche scegliere di saldare il debito con un piano rateizzato.
Esiste però anche la possibilità che le multe cadano in prescrizione, in quanto queste per legge devono essere incassate entro cinque anni da quando sono state emesse, altrimenti la sanzione decade. Inoltre, sono previste delle multe molto pesanti per tutti coloro che durante il periodo di sequestro, decidono comunque di utilizzare la propria automobile.
Le sanzioni amministrative previste vanno da un minimo di 1.984 euro fino ad un massimo di 7.937 euro. laddove il cittadino ritenga di aver subito un’ingiustizia, e dunque che il sequestro del suo mezzo sia illegittimo, può naturalmente fare ricorso.
Questo può accadere nel caso in cui la cartella esattoriale non sia stata in realtà notificata, o vi siano errori nella comunicazione che contiene la richiesta di pagamento della sanzione. In questo caso, la procedura prevede che il ricorso venga presentato ad un giudice di pace o in alternativa, al tribunale ordinario della sezione Lavoro, o una Commissione Tributaria.
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