Estinzione mutuo, come funziona e quale procedura seguire
In questo articolo andiamo ad analizzare qual è la procedura da seguire per chi vuole estinguere il suo mutuo con la banca.
Tutti i cittadini italiani hanno la possibilità di poter estinguere il loro mutuo, attraverso il rimborso anticipato del debito bancario. L’estinzione in questo caso può essere di due tipologie diverse: anticipata totale oppure parziale, secondo quanto è stato stabilito dall’articolo 120 Ter del nostro Testo Unico Bancario.
Per quanto riguarda l’estinzione parziale, questa consiste nella scelta del contribuente di rimborsare solo una parte del debito, allo scopo di ridurre il piano di rateizzazione previsto per il pagamento, diminuendo al contempo anche la somma da versare della rata mensile.
Vi è poi invece l’estinzione totale, che prevede il pagamento dell’intero debito contratto per il mutuo, che certifica il passaggio di proprietà dell’immobile al cittadino. Chiunque fosse interessato ad avviare le procedure per estinguere il suo mutuo, deve in primo luogo effettuare un calcolo del debito residuo con la banca.
Un’operazione che si può richiedere di svolgere direttamente alla banca, chiedendo un conteggio del debito residuo rata per rata. Per andare avanti nell’operazione, l’istituto di credito chiederà a quel punto la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Quando si sceglie l’estinzione totale del mutuo, la banca deve fornire la quietanza entro 30 giorni
Nel momento in cui si estingue per intero il mutuo, spetta alla banca fornire, entro un massimo di trenta giorni, la quietanza a cui allegare la comunicazione della fine del mutuo per estinzione debito.
C’è poi un aspetto molto importante da sottolineare: non è previsto il pagamento di alcun tipo di penale per chi decide di percorrere questa opzione. Il discorso è invece un po diverso però per tutti i mutui che sono stati contratti prima del 2007, anno della definizione del testo unico bancario, che invece possono essere estinti soltanto dietro il pagamento di una penale, la cui entità varia a seconda della tipologia di mutuo contratto.
Le penali da pagare in caso di mutuo a tasso variabile e fisso stipulato prima del 2007
Nel caso di un mutuo a tasso variabile, vi sarà da pagare una penale pari allo 0,50 per cento, prima del terz’ultimo anno, che diventa di 0,20 nel terzultimo anno, e poi si azzera negli ultimi due anni che rimangono da estinguere.
I mutui a tasso fisso contratti invece dopo la data del 1 Gennaio 2001, prevede una penale dell’1,90 per cento nella prima metà del piano di ammortamento del mutuo, che si riduce allo 0,50 per cento nella seconda metà, per poi azzerarsi negli ultimi due anni rimanenti del pagamento.